Sindacato di legittimità del giudice amministrativo – Cass. n. 31311/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Provvedimenti delle Autorità indipendenti - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Limiti.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità, nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021 (Rv. 662651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362