Rifiuto o diniego di giurisdizione – Cass. n. 37552/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - in genere -Rifiuto o diniego di giurisdizione - Distinzione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Configurabilità - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, ex art. 111, comma 8, Cost., affinché sia configurabile il rifiuto o il diniego di giurisdizione occorre che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela, ovvero riconosca la giurisdizione del giudice ordinario o di altro speciale, non essendo invece prospettabile tale vizio quando il ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 (Rv. 662971 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362