Individuazione in base all'originario atto introduttivo del giudizio – Cass. n. 37750/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Individuazione in base all'originario atto introduttivo del giudizio - Operatività della regola in ordine al ricorso per cassazione avverso sentenza dichiarativa di inammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo all'originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_395