Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – Cass. n. 36375/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - corte dei conti - Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga sussistente un giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti che, in grado di appello, abbia ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione perché sollevata dalla parte che l'aveva eccepita nel grado precedente e non aveva poi presentato, contro la sentenza non definitiva che l'aveva respinta, né appello immediato né riserva di appello; spetta, infatti, alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36375 del 24/11/2021 (Rv. 662968 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362