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Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa – Cass. n. 36593/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Riempimento in via interpretativa di una "lacuna legis" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di individuazione dell'autorità competente a irrogare le sanzioni per violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

 

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che - in assenza di una specifica disposizione sul soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, concernente il divieto di "pantouflage" o "revolving doors" - ha individuato detta autorità nell'ANAC, mediante un'operazione interpretativa di raffronto tra la "ratio" del divieto e la funzione istituzionale dell'autorità indipendente).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36593 del 25/11/2021 (Rv. 662969 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

Corte

Cassazione

36593

2021