Ricorso per cassazione avverso la sentenza – Cass. n. 36629/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio - Censura di violazione dell'art. 383 c.p.c. - Onere della parte - Allegazione e prova che la sentenza di rinvio sia stata resa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata - Sussistenza - Fattispecie relativa a censura inammissibilmente diretta alla pronuncia rescindente di cassazione con rinvio.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, ove la parte ne deduca la nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., ha l'onere di allegare e provare che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata con rinvio, atteso che il principio dell'alterità del giudice di rinvio è rispettato sia quando la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata. (Fattispecie in cui la censura, anziché alla sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio, era stata inammissibilmente rivolta alla sentenza della S.C. che lo aveva disposto dinanzi ad altra sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso la pronuncia cassata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36629 del 25/11/2021 (Rv. 663185 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383