Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33609 del 11/11/2021 (Rv. 663267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337 bis, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
Corte
Cassazione
33609
2021