Condanna pecuniaria riformata in sede di impugnazione – Cass. n. 34011/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Condanna pecuniaria riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Restituzione - Formazione di un titolo restitutorio - Necessità - Interessi legali - Superfluità di un'apposita domanda o di una specifica menzione - Decorrenza.
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34011 del 12/11/2021 (Rv. 662956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_336