Appello del convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi – Cass. n. 34174/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Appello del convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi - Funzione di "litis denuntiatio" - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese del giudizio di impugnazione.
Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021 (Rv. 662844 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_091