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Spettanza agli eredi che abbiano accettato l'eredità – Cass. n. 39340/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Divisione ereditaria - Legittimazione passiva - Spettanza agli eredi che abbiano accettato l'eredità - Estensione ai chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato - Sussistenza - Fondamento - Insufficienza del decorso del termine decennale di prescrizione.

 

Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario; la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal "de cuius".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39340 del 10/12/2021 (Rv. 663170 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0480, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_2909

 

Corte

Cassazione

39340

2021