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Applicabilità al giudizio di appello – Cass. n. 39232/2021

Impugnazioni civili - appello - eccezioni – nuove - Giudizio iniziato in primo grado prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusosi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di appello dell'art.345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009 - Conseguenze in tema di eccezioni non rilevabili d'ufficio.

 

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2, l. n. 69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", su quella di cui all'art. 90, comma 2, l. n. 353 del 1990), l'art. 345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, le parti non possono formulare per la prima volta in grado d'appello le eccezioni in senso stretto (nella specie, di prescrizione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 39232 del 10/12/2021 (Rv. 663332 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

 

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Cassazione

39232

2021