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Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo – Cass. n. 1227/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Contestazioni sulle modalità di esecuzione del giudicato - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione solo ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione che censuri la determinazione delle modalità di esecuzione del giudicato, seppure fissate prendendo atto di circostanze sopravvenute potenzialmente suscettibili di escludere la persistenza del debito della P.A.(Nella specie, il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza instaurato da un difensore antistatario per dare esecuzione ad un giudicato civile avverso la P.A., aveva imposto allo stesso una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo, in seguito alla costituzione della stessa P.A quale parte civile, in un procedimento penale ove il citato difensore era stato condannato per aver falsificato la sottoscrizione delle presunte parti in vari procedimenti).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1227 del 17/01/2022 (Rv. 663782 - 01)

 

Corte

Cassazione

1227

2022