Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Assicurazione - Massimale di polizza - Deduzione del massimale solo in appello - Ammissibilità - Natura di eccezione in senso stretto - Esclusione.
L'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice fa valere il limite del massimale di polizza, essendo destinata a configurare ed a delimitare contrattualmente il diritto dell'assicurato e il corrispettivo obbligo dell'assicuratore non configura un'eccezione in senso stretto e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022 (Rv. 663631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1917
Corte
Cassazione
1475
2022