Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari – Cass. n. 1441/2022
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Sentenza di appello - Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari - Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv. 663627 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_406