Erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente – Cass. n. 1784/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - termine - Notificazione del controricorso - Mancato perfezionamento imputabile all'erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente - Rinnovazione immediata - Inosservanza del termine di legge - Decadenza - Esclusione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell'erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022 (Rv. 663708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_153