Sentenza d'inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto – Cass. n. 2702/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - travisamento di fatti - Decisioni del giudice tributario - Sentenza d'inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d'appello, dell'avvenuto deposito del gravame - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità.
La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un'interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2702 del 28/01/2022 (Rv. 663683 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395