Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere.
In tema di misure convenienti nell'interesse dei minori, il decreto con cui la corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).
Core di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2816 del 31/01/2022 (Rv. 663800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Proc_Civ_art_742, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336
Corte
Cassazione
2816
2022