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Prestazioni giudiziali rese davanti a più uffici giudiziari – Cass. n. 3120/2022

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - Compensi avvocato - Prestazioni giudiziali rese davanti a più uffici giudiziari - Combinato disposto dell'art. 28 l. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Proponibilità di distinte domande davanti a detti uffici ex art 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 ovvero domande in cumulo con rito monitorio ex art. 637 c.p.c. - Conseguenze - Possibilità di azionare con rito monitorio solo davanti al giudice presso cui le prestazioni sono state espletate - Esclusione.

 

In tema di compensi di avvocato, nel caso in cui le pretese siano relative a prestazioni giudiziali rese dall'avvocato stesso innanzi a più uffici giudiziari, il creditore, a norma del combinato disposto dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, può proporre distinte domande davanti a detti uffici ai sensi dell'art. 14, comma 2, cit., ovvero può proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637, c.p.c., ed in particolare: 1) davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria, ai sensi del comma 1 della citata disposizione, oppure 2) separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni, ai sensi del comma 2 della stessa, o infine 3) cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dall'art. 637, comma 3, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3120 del 02/02/2022 (Rv. 663933 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_637

 

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Cassazione

3120

2022