Integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – Cass. n. 3252/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Giudizi in cui è parte necessaria il P.M. - Impugnazione - Mancata notifica al P.M. - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Necessità - Solo nelle cause in cui il P.M. ha potere d'impugnazione - Fondamento.
L'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre nelle altre ipotesi le funzioni di Pubblico Ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice "ad quem," e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo a norma degli artt. 71 c.p.c. e, per il giudizio di cassazione, dell'art. 137 disp. att. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022 (Rv. 664158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_137