Deposito dei contratti o accordi collettivi – Cass. n. 7068/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - in genere - Deposito dei contratti o accordi collettivi - Onere - Principio di strumentali delle forme processuali - Riproduzione nel ricorso per cassazione della norma contrattuale sulla quale si basano principalmente le censure - Sufficienza - Condizioni - Fondamento.
L'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7068 del 03/03/2022 (Rv. 664113 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369