Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" – Cass. n. 7180/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione.
La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7180 del 04/03/2022 (Rv. 664197 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330