Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 342 c.p.c. non richiede che l’atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022 (Rv. 664194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
Cassazione
7772
2022