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Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito – Cass. n. 7724/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Presupposti - Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito - Necessità - Esclusione - Medesimo iter logico-argomentativo - Sufficienza.

 

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022 (Rv. 664193 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte 

Cassazione

7724

2022