Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado – Cass. n. 10164/2022
Impugnazioni civili - appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Prova - Necessità - Onere di attivazione della parte di acquisire i documenti favorevoli - Fattispecie.
La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto "aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022 (Rv. 664467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_076