Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare – Cass. n. 10138/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere - Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.
La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_133