Specificità dei motivi di appello – Cass. n. 10930/2022
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Specificità dei motivi di appello - Difetto - Conseguenze - Impossibilità per la parte di provvedere ad una specificazione dei motivi di appello nella comparsa conclusionale - Possibilità per il giudice di appello di rilevare d'ufficio una nullità - Esclusione - Fattispecie.
L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, aveva esaminato la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata preventiva acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342