Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Omessa notifica della sentenza - Impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, integrato dal periodo di sospensione feriale - Luogo di notificazione - Alla parte personalmente - Esclusione.
L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 c.p.c. e, quindi, alla parte presso il procuratore costituito, non a detta parte personalmente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11069 del 05/04/2022 (Rv. 664380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
Corte
Cassazione
11069
2022