Provvedimento di diniego dell'istanza in assenza di consulenza – Cass. n. 10753/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Provvedimento di diniego dell'istanza in assenza di consulenza - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022 (Rv. 664423 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445