Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Denuncia di omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di circostanza non contestata - Onere di indicazione della modalità della non contestazione - Sussistenza.
Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022 (Rv. 664645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_115
Corte
Cassazione
10761
2022