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Potere di certificazione del difensore – Cass. n. 11240/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

 

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto introduttivo è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, sicché l'autenticazione del procuratore deve essere contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022 (Rv. 664508 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365

 

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Cassazione

11240

2022