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Atto d'appello in formato analogico – Cass. n. 11222/2022

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - sottoscrizione - Atto d'appello in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.

 

L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell’attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis”, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 (Rv. 664462 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342

 

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Cassazione

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2022