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Sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina – Cass. n. 14250/2022

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Notai - Sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina - Rigetto del reclamo davanti alla Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Posteriore all'irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare - Mancanza di interesse a ricorrere per cassazione averso il reclamo avente ad oggetto il provvedimento cautelare - Sussistenza.

 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso in cassazione - avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo presentato contro la sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina - proposto successivamente all'irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare, atteso che il ricorrente non può conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14250 del 05/05/2022 (Rv. 664687 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

14250

2022