Litispendenza – Cass. n. 14899/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - competenza civile – litispendenza - Litispendenza - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione - Esclusione.
In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo relativo alla pronuncia sulla litispendenza - essendo autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale - può essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022 (Rv. 664674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_360