Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza – Cass. n. 20544/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione stessa, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una ordinanza interlocutoria che, nel rimettere la causa alla pubblica udienza, aveva escluso la preclusione della proponibilità di una eccezione in appello, ha precisato che non poteva assumersi cassato o travolto un capo della sentenza gravata per effetto di statuizioni introdotte nella predetta ordinanza interlocutoria).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20544 del 27/06/2022 (Rv. 665118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_375