Pronuncia di incostituzionalità – Cass. n. 20446/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - in genere - Pronuncia di incostituzionalità - Operatività dello "ius superveniens" costituito da detta pronunzia in danno della parte impugnante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse; ne consegue che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia di incostituzionalità impedisce che lo "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso principale avente ad oggetto la sola questione della configurabilità dell'evasione - invece che dell'omissione - contributiva e la conseguente sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale tardivo, concernente anche la sussistenza del debito contributivo, precludesse l'applicazione dello ”ius supeveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20446 del 24/06/2022 (Rv. 665117 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112