Eccesso di potere giurisdizionale – Cass. n. 25499/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Annullamento d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina, e ciò anche se il provvedimento in questione sia stato emesso dalla P.A. in sede di autotutela, per l'annullamento di altro precedente provvedimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, del provvedimento di affidamento di una concessione per la gestione di un bene demaniale all'impresa vincitrice della relativa selezione, carente dei requisiti prescritti dall'avviso di gara).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 25499 del 30/08/2022 (Rv. 665658 - 01)