Dovere di cooperazione istruttoria del giudice – Cass. n. 25440/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Informazioni ex art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 non aggiornate ovvero citate in modo incompleto - Censura in sede di legittimità - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Limiti.
In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nei casi in cui nel provvedimento impugnato siano indicate le fonti privilegiate di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 (che, a differenza delle fonti atipiche, in ragione delle connotazioni di pubblicità e trasparenza, garantiscono la parità delle armi) ed il ricorrente lamenti il non corretto adempimento da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria (perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate o non sono citate in modo completo), le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_372