Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione – Cass. n. 25414/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - comunita' europea - direttive - in genere - Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Limiti - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza.
In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata affermando, diversamente da quanto enunciato ex art. 384, comma 2, c.p.c. ai fini del giudizio di rinvio, che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022 (Rv. 665613 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384