Negazione di tutela alla situazione soggettiva azionata – Cass. n. 27174/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Sentenza del Consiglio di Stato - Oggetto - Negazione di tutela giurisdizionale in ragione della presupposizione tra l'atto compiuto "iure imperii" da uno Stato estero e gli atti di esecuzione dell'autorità italiana - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La negazione di tutela alla situazione soggettiva azionata - in ragione della individuazione di un nesso di presupposizione necessaria tra l’atto compiuto "iure imperii" da uno Stato estero (immune dalla giurisdizione) e gli atti amministrativi dell'autorità italiana vincolata a darvi esecuzione - non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., in quanto essa è frutto dell'interpretazione delle norme di diritto e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che - in relazione al procedimento amministrativo delineato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione - aveva considerato gli impugnati atti dell'autorità italiana vincolati nel contenuto e consequenziali all'insindacabile esercizio del diritto sovrano della Tunisia di vietare l'entrata o l'eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti provenienti dall'estero).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27174 del 15/09/2022 (Rv. 665662 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362