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Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti – Cass. n. 27301/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale confermato in sede di reclamo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun "vulnus" al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 16/09/2022 (Rv. 665943 - 01)

 

Corte

Cassazione

27301

2022