Rinnovazione della prova testimoniale – Cass. n. 27286/2022
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Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del ”devolutum” e dell'"appellatum". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in presenza di una prova testimoniale assunta in primo grado, e verbalizzata in modo così sintetico da impedire la chiara percezione del contenuto delle deposizioni testimoniali, aveva ritenuto di non poterne disporre la rinnovazione officiosa in assenza di istanza di parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27286 del 16/09/2022 (Rv. 665723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_257, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2697