Impugnazioni civili - appello - incidentale - Domanda riconvenzionale - Eccezione di tardività spiegata dall'attore - Rigetto nel merito della riconvenzionale senza pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di rito - Onere per l'attore in primo grado di proporre appello incidentale - Sussistenza - Sufficienza della riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Esclusione.
Nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26850 del 13/09/2022 (Rv. 665886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_276
Corte
Cassazione
26850
2022