Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di un solo convenuto – Cass. n. 26504/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Azione risarcitoria nei confronti di due convenuti - Domanda di garanzia, subordinata all'eventuale soccombenza, proposta da un convenuto nei confronti dell'altro - Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di un solo convenuto - Condanna del convenuto soccombente alla rifusione delle spese di lite dell'altro - Impugnazione del soccombente sui capi relativi alla responsabilità e alle condanna alle spese - Impugnazione incidentale tardiva dell'attore sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'altro convenuto - Ammissibilità - Ragioni.
Nel caso in cui uno dei due convenuti in una causa di risarcimento del danno abbia avanzato verso l'altro una domanda di garanzia subordinata all'eventuale soccombenza sulla istanza principale e la sentenza abbia accolto la domanda principale nei soli confronti dell'altro condannandolo alla rifusione delle spese anche nei confronti del primo convenuto, l'impugnazione principale del convenuto soccombente sulla sua responsabilità e sulla condanna alle spese - imponendo l'individuazione dei profili di soccombenza e vittoria all'interno del rapporto processuale sorto a seguito della domanda di garanzia condizionata - rende ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva dell'attore in relazione al parziale rigetto della domanda risarcitoria originariamente rivolta ad entrambi i convenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26504 del 08/09/2022 (Rv. 665898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334