Divieto di nuove prove o documenti – Cass. n. 27736/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Divieto di nuove prove o documenti - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente” chiusa”, é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da emotrasfusioni, aveva dichiarato inammissibile la produzione, in seno al giudizio di rinvio, della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non avendo la parte neppure allegato la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare la deroga al suddetto divieto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 (Rv. 665728 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_394