Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo – Cass. n. 27746/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.
Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, sul presupposto che, nel ritenere che il tribunale avesse condizionato il diritto di alcuni pubblici impiegati ad essere inquadrati nella categoria rivendicata all'effettiva disponibilità dei corrispondenti posti, si fosse mantenuta nell'alveo dell'interpretazione della sentenza, ricostruendo il quadro normativo applicabile al caso concreto).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27746 del 22/09/2022 (Rv. 665664 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362