Skip to main content

Successiva proposizione di appello incidentale tardivo – Cass. n. 27631/2022

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.

 

L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390

 

Corte

Cassazione

27631

2022