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Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza – Cass. n. 33518/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Ratifica con efficacia retroattiva - Applicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Possibilità di sanatoria o ratifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33518 del 15/11/2022 (Rv. 666147 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Civ_art_1399

 

Corte

Cassazione

33518

2022