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Deposito di copia analogica priva di attestazione con firma autografa – Cass. n. 33443/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Giudizio di cassazione - Ricorso digitale notificato via pec - Deposito di copia analogica priva di attestazione con firma autografa - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

 

Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 33443 del 14/11/2022 (Rv. 666143 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369

 

Corte

Cassazione

33443

2022