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Sospensione dei termini processuali – Cass. n. 6639/2023

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità ai procedimenti di separazione e di divorzio - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 nel testo vigente sino al 29 giugno 2020 - Esclusione - Ius superveniens di cui alla l. n. 70 del 2020 - Applicazione della sospensione - Retroattività - Esclusione.

 

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità - considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'originario testo dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 vigente sino al 29 giugno 2020 - non possono essere equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare quest'ultimo all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni; ne consegue che, poiché solo con la modifica del citato art. 83, intervenuta ad opera del d.l. n. 28 del 2020, nell'elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile", tale innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risultasse già in qual momento sospesa, in forza della antecedente versione della medesima norma, atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023 (Rv. 667133 - 01)

 

Corte

Cassazione

6639

2023