Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Separazione - Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Decisione relativa alla frequenza dell'ora di religione - Ricorso in cassazione - Ammissibilità.
In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisohetà e tendenziale stabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 (Rv. 667135 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Proc_Civ_art_709_3, Cod_Civ_art_0337_3
Corte
Cassazione
6802
2023